Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’incredibile ricorso del Governo italiano contro la lingua piemontese
Lo Stato italiano vuole limitare la nostra lingua al solo ambito culturale. 3 milioni di Piemontesi si vedono negare il diritto all’uso ufficiale della lingua. Il gran numero dei parlanti, la loro forte autocoscienza e la vitalità del piemontese rendono invece indispensabile il bilinguismo, come con il tedesco a Bolzano.
Questa volta sembra proprio che siamo arrivati al punto, alla nota dolente. Sì, perché, al di là di tutte le verniciature di facciata e i maquillages, l’Italia, gratta gratta, quando si vanno a toccare certi temi, si dimostra prima o poi per quel che realmente è. Vale a dire un paese arretrato, poco democratico e fondamentalmente autoritario.
Il 29 luglio di quest’anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ricorso del 17 giugno 2009 n. 38, promosso dal governo italiano per questione di legittimità costituzionale contro la Regione Piemonte, impugnando la legge regionale del Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009.1 Secondo il governo la legge regionale n. 11 è stata emanata con la dichiarata finalità di tutelare e valorizzare «la lingua piemontese, l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, francoprovenzale, francese e walzer (sic!), promuovendone la conoscenza” (art. 1)».
Nello specifico si contesta (il grassetto è nostro):
Il 29 luglio di quest’anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ricorso del 17 giugno 2009 n. 38, promosso dal governo italiano per questione di legittimità costituzionale contro la Regione Piemonte, impugnando la legge regionale del Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009.1 Secondo il governo la legge regionale n. 11 è stata emanata con la dichiarata finalità di tutelare e valorizzare «la lingua piemontese, l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, francoprovenzale, francese e walzer (sic!), promuovendone la conoscenza” (art. 1)».
Nello specifico si contesta (il grassetto è nostro):
.
«Violazione dell’articolo 6 della Costituzione. L’art. 1, comma 1, che attribuisce al piemontese il valore di «lingua piemontese», non solo a fini culturali, come già previsto da altre leggi regionali (l.r. Lombardia n. 27/2008, l.r. Emilia-Romagna n. 45/1994, l.r. Veneto n. 8/2007), bensì anche al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walzer” (sic!), e poterle conferire, con gli articoli sopra indicati, il medesimo tipo di tutela, eccede dalla competenza regionale. Essa viola l’art. 6, Cost. (secondo il quale “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”) nell’attuazione e nell’interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare tale norma regionale contrasta con l’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (“Norme a tutela delle minoranze linguistiche e storiche”) che, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, stabilisce il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare […], e non ricomprende quindi tra le lingue ritenute meritevoli di tutela la lingua piemontese. Essa contrasta inoltre con la giurisprudenza costituzionale, che pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela. Codesta ecc.ma Corte costituzionale si è pronunciata recentemente su tale materia, e ha affermato, con sentenza n. 159/20092, che “l’attuazione in via di legislazione ordinaria dell’art. 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze linguistiche genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e Regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001. Infatti, il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali tutele). E ciò al di là della ineludibile tutela della lingua italiana”.
Nella menzionata sentenza n. 159/2009 si è ritenuto che la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie, e non sia modificabile né da parte delle Regioni ordinarie, né da parte delle Regioni a statuto speciale, salvo che per queste ultime le norme derogatorie alla suddetta disciplina statale siano introdotte, in attuazione di disposizioni statutarie, con le norme di attuazione dello Statuto (vedi Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano, NdR), e quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale.Dal momento dunque che per la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (dal 2009, NdR) il legislatore statale è titolare del potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, emerge in tutta la sua evidenza la illegittimità costituzionale della legge regionale del Piemonte n. 11 del 2009, in primo luogo nel suo articolo 1, comma 1, laddove individua una nuova lingua minoritaria protetta (il piemontese) oltre a quelle tassativamente stabilite dalla legge n. 482/1999. Sono conseguentemente incostituzionali anche le altre disposizioni contenute nella legge regionale in esame, in quanto volte ad attribuire alla “lingua piemontese” lo stesso tipo di tutela riservato alle lingue minoritarie della legge n. 482/1999. […]»..
Lo Stato pretende di cambiare la realtà con le leggi
Ora, a parte l’atteggiamento del tutto negativo del governo italiano verso la nostra lingua e il fatto che alcuni dei punti contestati erano addirittura già oggetto della “vecchia” legge regionale 26/90, in base al ricorso governativo quella che dovrebbe essere la legge di tutela statale 482 viene invece usata contro i piemontesi. Robe da matti! Quasi che il dettato legislativo statale potesse sostituirsi alla realtà e che ciò che non vi è ricompreso (nella legge) proprio per questo non esistesse.
In base a questo ragionamento, nel mentre che il legislatore statale decida (bontà sua!) se “ammettere a tutela” la lingua piemontese (e non dimentichiamo che la legge 482 è stata emanata con 50 anni di ritardo…), ai Piemontesi non resterebbe altro che pregare e sperare. Il governo afferma esplicitamente che tale azione di tutela spetterebbe esclusivamente allo Stato che però non si ritiene vincolato da alcunché, nemmeno dalla Costituzione, né dalla realtà sociolinguistica del Piemonte (oltre tre milioni di cittadini che si vedono negati i propri diritti).
In base a questo ragionamento, nel mentre che il legislatore statale decida (bontà sua!) se “ammettere a tutela” la lingua piemontese (e non dimentichiamo che la legge 482 è stata emanata con 50 anni di ritardo…), ai Piemontesi non resterebbe altro che pregare e sperare. Il governo afferma esplicitamente che tale azione di tutela spetterebbe esclusivamente allo Stato che però non si ritiene vincolato da alcunché, nemmeno dalla Costituzione, né dalla realtà sociolinguistica del Piemonte (oltre tre milioni di cittadini che si vedono negati i propri diritti).
.
Il piemontese delle catacombe
È la stessa Costituzione, viceversa, che, riferendosi a tale tutela, parla espressamente di “Repubblica” (intesa quindi nelle sue varie articolazioni: Stato, Regioni, Provincie, Comuni, come specificato nell’art. 114), lasciando chiaramente intendere che spetta quindi alla Repubblica nel suo complesso (non soltanto allo Stato) provvedervi, nelle sue varie articolazioni ed ognuna per la propria competenza. È stata, d’altronde, la stessa Corte Costituzionale che ha stabilito questo principio con la sentenza 4745 del 1995.
Ma il vero motivo del contendere è un altro ed è dovuto al fatto che la legge regionale 11 riconosceva esplicitamente la lingua piemontese, e ciò «non solo a fini culturali», «bensì anche al fine di parificarla alle lingue minoritarie». In altre parole: finché al piemontese viene riconosciuto un mero “valore culturale”, al pari dei vecchi mestieri, va tutto bene, ma quando si tratta di riconoscerne giuridicamente lo status di lingua minoritaria allora la musica cambia. Allora cambia completamente la prospettiva: prima si trattava di un’innocua quanto vaga “tutela” (che non si nega a nessuno), che si limiterebbe poi alla concessione di quattro contributi per ricerche scolastiche e premi di poesia, ora si tratta di assegnare al piemontese un valore, una posizione e un’importanza tali che, dato anche il numero dei parlanti, metterebbero la nostra lingua nazionale in concorrenza con l’italiano. Si dovrebbe allora intervenire nella scuola, nei mezzi di comunicazione, nella toponomastica, nell’Università, portando il piemontese all’onor del mondo e facendo di esso una lingua veicolare (cioè da usare da tutti e per tutto). Altro che semplice “valore culturale”! Ecco allora che lo Stato italiano si deve arrampicare sugli specchi e si trova costretto a mettere le mani avanti, per cercare di prevenire questa possibilità, inventandosi un’inesistente eccedenza della Regione Piemonte dalle sue competenze.
Ma il vero motivo del contendere è un altro ed è dovuto al fatto che la legge regionale 11 riconosceva esplicitamente la lingua piemontese, e ciò «non solo a fini culturali», «bensì anche al fine di parificarla alle lingue minoritarie». In altre parole: finché al piemontese viene riconosciuto un mero “valore culturale”, al pari dei vecchi mestieri, va tutto bene, ma quando si tratta di riconoscerne giuridicamente lo status di lingua minoritaria allora la musica cambia. Allora cambia completamente la prospettiva: prima si trattava di un’innocua quanto vaga “tutela” (che non si nega a nessuno), che si limiterebbe poi alla concessione di quattro contributi per ricerche scolastiche e premi di poesia, ora si tratta di assegnare al piemontese un valore, una posizione e un’importanza tali che, dato anche il numero dei parlanti, metterebbero la nostra lingua nazionale in concorrenza con l’italiano. Si dovrebbe allora intervenire nella scuola, nei mezzi di comunicazione, nella toponomastica, nell’Università, portando il piemontese all’onor del mondo e facendo di esso una lingua veicolare (cioè da usare da tutti e per tutto). Altro che semplice “valore culturale”! Ecco allora che lo Stato italiano si deve arrampicare sugli specchi e si trova costretto a mettere le mani avanti, per cercare di prevenire questa possibilità, inventandosi un’inesistente eccedenza della Regione Piemonte dalle sue competenze.
.
“Tassativamente proibito”!
Che le cose stiano proprio così è lo stesso ricorso che lo conferma, quando sottolinea, quasi in un grido strozzato (di paura?), che ciò si verifica, prima di tutto, perché la Regione «individua una nuova lingua minoritaria protetta (il piemontese) oltre a quelle tassativamente stabilite dalla legge n. 482/1999». Tassativamente. Questa parolina è il centro del centro di tutto il ricorso. È il “marker” che segnala l’ansia e la paura che stanno alla base del provvedimento. Paura che ai piemontesi vengano riconosciuti i loro diritti (in primis quello di veder insegnata a scuola la loro lingua al pari dell’italiano) e paura che la legge 11 (votata all’unanimità dal Consiglio Regionale) possa costituire soltanto un precedente in una battaglia che in realtà comincia ora, e che porterà al pieno riconoscimento e uso del piemontese. “Tassativamente” fa rima con “severamente proibito”, ma non si può pensare di fermare e di ingabbiare oltre tre milioni di persone con un mezzuccio come questo.
.
La paura fa 90
Che, poi, la paura faccia novanta, ce lo ricorda ancora sempre il governo, quando ci tiene a sottolineare che la tutela del piemontese non andrebbe comunque ad inficiare l’«ineludibile tutela della lingua italiana». Con il che si tocca il grottesco e si cerca di “girare la frittata”: siamo noi Piemontesi che dobbiamo essere tutelati, non chi ci opprime e ci vuol far scomparire, cercando di assimilarci. E perché, poi, in Piemonte, questa “tutela della lingua italiana” dovrebbe essere addirittura “ineludibile”? In forza di quale principio? Perché è la lingua di uno Stato? Ma allora questo significherebbe che il governo italiano ci vorrebbe suggerire che, per avere una giusta e sacrosanta tutela, in base a nostri inalienabili diritti, anche i Piemontesi dovrebbero avere uno? Oppure, che l’italiano sarebbe una lingua superiore, e allora verrebbe alla luce un razzismo nei confronti dei piemontesi che non si è mai riusciti a nascondere del tutto? In realtà, o vale un principio di reciprocità nei rapporti tra le due lingue, basato sul rispetto e sulla condivisione, o manca la base minima di discussione per qualsiasi forma tutela della nostra lingua, con il che il discorso assume una tutt’altra impostazione.
.
L’Italia è uscita allo scoperto
Questo documento è di capitale importanza nella battaglia per il riconoscimento dei nostri diritti linguistici e, almeno a livello ideale, segna un punto di svolta nei rapporti con l’Italia, cambiandone la prospettiva e colorandoli di nuova luce, spingendoci necessariamente verso rivendicazioni che avrebbero dovuto essere intraprese molti anni fa. Mai, prima d’ora, lo Stato italiano aveva dichiarato così esplicitamente e così organicamente il suo deciso rifiuto al nostro riconoscimento quale minoranza linguistica e manifestato palesemente la sua volontà di assimilarci. Questo è, infatti, ciò che si vuole ottenere, temporeggiando e facendoci l’eutanasia. Si attende che i parlanti piemontese diminuiscano sotto la massa critica, per non farli più sopravvivere in quanto popolo; si attende che la loro lingua non costituisca più una valida alternativa all’italiano. È per questo che al piemontese deve venir negato il riconoscimento: perché in questo modo non può essere insegnato a scuola obbligatoriamente e così, da una parte, esso perde prestigio e locutori, dall’altra s’interrompe la catena di trasmissione alle nuove generazioni.
.
Vogliono farci sparire
Questa politica criminale ha come fine ultimo quello di far scomparire i Piemontesi in quanto popolo, i quali devono rimanere dei “desaparecidos” a livello identitario, culturale e linguistico. Essa non è propria solo di questo governo ma è un continuum dal 1861 ed è il filo rosso che unisce e collega (idealmente ma anche nella prassi) tutti i governi italiani, al di là del loro colore politico, delle maggioranze parlamentari e delle situazioni contingenti e fino ad oggi ha costituito la costante dell’atteggiamento italiano nei nostri confronti, ferocemente ostile e frutto di un sentimento che ci avverte come estranei alla compagine italiana. Lo Stato ha sempre cercato di eliminare le minoranze linguistiche presenti sul suo territorio, con la scolarizzazione forzata in italiano, con l’accentramento amministrativo, con la televisione e con l’imposizione di modelli culturali ad esso funzionali ma a quelle estranee. È in questo, frutto di una visione fondamentalmente razzista, che risiede il nucleo più centrale, più essenziale, del nazionalismo italiano, che ha avuto completa maturazione e piena espressione storica nel fascismo. In tal senso il fascismo non è mai passato e le leggi razziali del 1938 non costituiscono un “incidente di percorso”, come oggi si vorrebbe far credere, né un espediente tattico dettato da convenienze contingenti, ma l’espressione di un tratto essenziale dell’Italia e della sua politica, che si è svelato in forma palese proprio nel tentativo d’italianizzazione forzata del Piemonte (come del Sud Tirolo) e più in generale in tutta la politica linguistica del Ventennio. In questa prospettiva anche l’avvento della Repubblica costituisce soltanto una sovrastruttura, un “restauro” di facciata, mentre il fascismo – per come si è venuta storicamente a configurare l’idea d’Italia e lo Stato che di tale concezione è il risultato – ne è, in realtà, un’incarnazione ben più profonda ed essenziale, presentando anzi a tratti delle caratteristiche che sono a essa consustanziali ed ineliminabili. Prova ne sia che la struttura dello Stato è rimasta immutata dal 1861 ad oggi (sono cambiate la forma di Stato e di governo, ma la sostanza, la natura ideologica, politica, organizzativa e funzionale è rimasta la stessa), tant’è vero che gli unici due posti in Italia in cui si è realizzata, esclusivamente per cause esterne, una tutela per le minoranze linguistiche sono la Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano. Dovunque altrove la Repubblica ha proseguito imperterrita la stessa politica del fascismo (a sua volta ereditata dallo Stato “liberale”), che era poi fondamentalmente quella di negare l’esistenza a qualunque tipo di minoranza.
.
La battaglia non si interrompe
Da questo ricorso si devono trarre alcune conseguenze e indicazioni:
- il piemontese, almeno in prospettiva, deve godere di una tutela costituzionale (come quella per il francese in Valle d’Aosta e il tedesco a Bolzano), che metta al riparo la nostra lingua da volontà egemoniche e da colpi di mano;
- con questo documento il governo italiano ci riconosce una dignità e un ruolo politici e dà alla battaglia per il rispetto dei nostri diritti linguistici una valenza nuova;
- come minoranza emerge chiaramente la nostra forza, almeno potenzialmente.
La nostra abilità nel proseguire la battaglia per i nostri diritti linguistici consisterà nel trasformare coerentemente queste conseguenze e queste indicazioni in concrete proposte ed azioni politiche conseguenti.
.
31.10.2009
► 17 giugno 2009: il testo del ricorso del ministro Fitto contro la lingua piemontese