Il perché del PdL 527

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La lettera inviata ai Consiglieri regionali dove si evidenziano le marcate differenze tra a “proposta dei partiti” e il Pdl 527 degli Enti locali

Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza e dello sviluppo delle lingue storiche del Piemonte: questo è il nome della Proposta di Legge regionale che Gioventura Piemontèisa, in concerto e in sintonia con i Comuni proponenti, ha studiato, proposto e messo a disposizione degli Enti locali in modifica della Legge Regionale 10.4.1990 n. 26 (in attuazione dell’Art. 75 dello Statuto Regionale – Esercizio dell’iniziativa degli Enti locali).
Depositata il 25 gennaio di quest’anno dai Comuni di Diano d’Alba (Langhe), Occimiano (Basso Monferrato), Luserna-San Giovanni (Val Pellice), Bairo (Canavese), Grinzane Cavour (Langhe), San Paolo Cervo, Pollone, Quittengo, Graglia e Occhieppo Inferiore (Biella), è stata assegnata alla VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte il 20 Marzo con il numero 527.
Mai fino ad ora gli istituti di partecipazione popolare (gli enti locali) avevano concorso ad una proposta di tale portata (anche con riguardo al numero dei Comuni coinvolti: 183 Comuni, in rappresentanza di 430.000 abitanti). In tal senso Gioventura Piemontèisa, al di là di una mera consulenza specialistica, ha agito come motore degli interessi identitari delle autonomie locali, modellando una proposta composta di contenuti atti a progettare una nuova legge per la lingua piemontese e per le altre lingue storiche della regione.
Da qualche anno presso il Consiglio Regionale sono depositati progetti di legge dei gruppi consiliari per la modifica della Legge regionale 26/90 che sono confluiti nel cosiddetto “testo unificato” denominato “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”.
L’analisi del prodotto dei gruppi consiliari evidenzia sia la scarsa padronanza della moderna dinamica legislativa linguistica, sia il prodotto di un compromesso politico che riduce a tal punto i termini della tutela linguistica a mero enunciato di generici proponimenti. C’è da chiedersi se non si sia voluto depotenziare la Legge 26/90 attualmente in vigore con il pretesto della sua modifica. Il cosiddetto “testo unificato” nel suo impianto generale potrebbe veramente sbiadire l’imprenditorialità culturale della Regione Piemonte rispetto alle altre realtà regionali dello Stato italiano: a fronte di prospettive federaliste che a vario titolo vanno a delinearsi nel futuro riassetto della Repubblica, il Piemonte con questo testo rimane paurosamente fermo mentre altre Regioni da tempo hanno adottato politiche linguistiche di eccellenza.
Il Pdl 527 prevede una tutela attiva, cioè una salvaguardia e una promozione effettive (coinvolgendo, ad esempio, le realtà economiche locali ed incidendo nella vita sociale del territorio) delle lingue storiche del Piemonte. Viceversa il cosiddetto “testo unificato” rappresenta un passo indietro rispetto all’attuale Legge 26/90, mirando per lo più alla concessione di contributi “a pioggia”, senza che venga nemmeno specificato alcun criterio di assegnazione e togliendo addirittura il vincolo di un’ora minima settimanale di insegnamento facoltativo delle lingue storiche nelle scuole.
Nel dettaglio si propone un’azione comparativa tra il cosiddetto “testo unificato” e il Pdl 527:

Finalità (vedi “testo unificato”, art. 1). La riproposizione della dicitura “originale patrimonio culturale e linguistico” nel “testo unificato” evidenzia la mancata volontà di innovazione dei suoi estensori in tutto il progetto di legge; il Pdl 527 (vedi art. 1) ha invece espresso nettamente la definizione “lingue storiche del Piemonte”, dotandole di una piena dignità fuori da ogni generico riferimento.

Ambiti territoriali (vedi “testo unificato”, art. 1 comma 3). Precisando che relativamente agli ambiti territoriali “la Regione si attiene alle procedure delineate dall’art. 3 della Legge 15.12.1999 n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)” si penalizza di fatto la lingua piemontese in quanto la stessa, prima lingua della regione, viene ingiustamente discriminata rispetto alle altre già poste sotto tutela da parte dello Stato, in quanto esclusa dalla predetta legge.

Contesto europeo (vedi Pdl 527, art. 2). Il “testo unificato” licenziato dalla VI Commissione manca di qualsiasi riferimento agli Atti internazionali in materia di tutela e promozione delle lingue minoritarie e alla Convenzione-quadro europea.

Lingua regionale (vedi Pdl 527, art. 3 comma 2). Il “testo unificato” non afferma che la lingua piemontese è la lingua della Regione. Il dato politico che emerge da questa omissione riveste una grande importanza e investe in tutta la sua responsabilità soprattutto le forze politiche che vorrebbero farsi passare come i tutori della lingua piemontese. In particolare:
1. L’Ordine del Giorno n. 1118 del 15 Dicembre 1999 definisce e riconosce la lingua piemon-tese “lingua regio-nale del Piemonte”.
2. Resta comunque inteso che l’esplicito riferimento alla lingua piemontese è il quadro entro il quale si muovono in sinergia tutte le lingue storiche della regione: depotenziando questo atto legislativo nel suo riferimento più importante si dimostra il mancato ed implicito riconoscimento da parte dell’estensore del “testo unificato” e si priva la lingua piemontese della possibilità di salire i gradini della tutela da parte della legge dello Stato.
Il progetto di legge degli Enti locali, pur nel coinvolgimento di tutte le minoranze linguistiche del Piemonte, ha colmato questa carenza, richiedendo al Consiglio Regionale e ai gruppi consiliari un definitivo pronunciamento.

Contributi ad aziende per attività di promozione nelle lingue storiche del Piemonte (vedi Pdl 527, art. 11). Il “testo unificato” non prevede nessun tipo di investimento a favore delle aziende nel campo della promozione delle lingue storiche. Il Progetto di legge 527 all’art. 11, viceversa, mette a disposizione delle aziende piemontesi uno strumento importantissimo per la promozione e la visibilità delle lingue storiche tramite contributi alle imprese nell’ambito fondamentale delle attività commerciali e produttive.

Attività dirette (vedi Pdl 527, art. 6). Nel “testo unificato” il riferimento alle attività dirette della Regione è del tutto generico ed occasionale, mentre la stessa dovrebbe invece farsi parte dirigente nei processi di promozione delle lingue storiche, con il relativo intervento finanziario. L’ipotesi delineata nel “testo unificato” è ben poca cosa rispetto a quelle già previste dalla Legge 26/90 attualmente in vigore: il risultato è un progetto legislativo generico che non impegna l’istituzione regionale in una strategia culturale e linguistica a medio e lungo termine.

Norma finanziaria (vedi “testo unificato”, art. 12). La norma finanziaria del “testo unificato” è del tutto carente rispetto a un progetto di modifica strutturale in tale materia. Non si riesce a comprendere come un impegno istituzionale sul terreno della valorizzazione e promozione della conoscenza dello sviluppo delle lingue storiche del Piemonte possa reggersi su una destinazione finanziaria così carente, soprattutto se paragonata ad interventi in altre aree di interesse molto più limitate. Il “testo unificato” prevede nella sostanza il medesimo finanziamento già previsto dalla Legge 26/90 in vigore. Questo punto è fondamentale nell’economia progettuale della cultura linguistica della Regione: o l’istituzione regionale crede (nella sostanza e non solo in modo astratto) nel valore delle lingue storiche come rilancio a tutto tondo del quadro linguistico-culturale del territorio, oppure ancora una volta vengono destinati finanziamenti a pioggia senza alcuna consapevolezza.

Le ulteriori dicotomie più evidenti e sostanziali tra il Pdl 527 degli Enti locali e il cosiddetto “testo unificato” emerso dalla VI Commissione del Consiglio Regionale sono i seguenti:
– interventi nelle scuole;
– realizzazione di corsi di formazione per adulti;
– sostegno ai media che utilizzino le lingue storiche;
– toponomastica.

Tutti questi punti, già presenti in nuce nell’attuale L.R. 26, vengono ripresi e sviluppati dal Pdl 527 – anche ispirandosi ad altre realtà italiane ed europee dove una legislazione di questo genere ha dato buona prova – e viceversa so-no del tutto impoveriti nel “testo unificato”. Essi sono punti qualificanti che si riscontrano in tutte le legislazioni europee in materia: il fatto che non ci siano (o siano presenti in modo assai generico) nel cosiddetto “testo unificato” evidenzia come lo spirito di questa proposta vada in altra direzione rispetto alla volontà di tutela effettiva e, soprattutto, di promozione delle lingue storiche del Piemonte.

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